Quesito
su rescindibilità polizze poliennali e storno
delle provvigioni di acquisto
Ho
avuto modo di leggere sul N.118 di Assinews l'articolo
relativo alla "rescindibilità annuale rami
danni e storno delle provvigioni di acquisto".
Lo stesso ad un certo punto recita "Invero non
sfugge che il nuovo testo dell'art.1899 non elimina
la poliennalità, ma attribuisce unicamente al
contraente assicurato la facoltà di recedere
annualmente".
Sappiamo bene che tutti i contratti rami danni fanno
riferimento all'art.1899.
A mio parere ciò significa che laddove il contratto
di agenzia preveda che ".......i contratti dei
rami danni nei quali sia contenuta una clausola di rescindibilità,
vanno considerati come aventi la durata più breve
entro la quale l'assicurazione può essere fatta
cessare..." si deve intendere che successivamente
all'entrata in vigore della modifica dell'art.1899 tutti
i contratti vadano considerati aventi la durata annuale
e pertanto le compagnie sono tenute a riconoscere sia
le provvigioni d'acquisto che di incasso.
Lei cosa ne pensa, sia in merito ai mandati di agenzia
antecedenti il decreto bersani che per quelli sottoscritti
dopo tale decreto?
Assinews
risponde:
Se
per “provvigioni d’acquisto” intende
dire “provvigioni precontate”, allora non
siamo d’accordo.
In ongi caso, non è che – dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto Bersani
– i contratti poliennali siani diventati o possano
essere considerati di durata annuale, ma solo che –
malgrado la durata poliennale – essi possono essere
disdettati annualmente.
Sul piano delle provvigioni, il portafoglio poliennale
in corso continuerà a fruire delle sole provvigioni
di incasso, mentre il preconto (anche sui taciti rinnovi
biennali) non sarà dovuto, ma in questo caso
spetterà all’agente un’aliquota pari
alla somma di quella d’acquisto (per durata anni
1) e di quella di incasso.
Abbiamo reiteratamente sostenuto che bisogna passare
dal sistema delle provvigioni precontate a quello delle
provvigioni fisse ricorrenti, che per essere corrispondenti
a quelle precedenti – lo diciamo per l’ennesima
volta – devono essere di almeno il 20% superiori
(acquisto 10% e incasso 12% = 24% di ricorrente).
Sui mandati di agenzia, ante Decreto Bersani non ho
mai nascosto di considerarli una schifezza (dal punto
di vista degli Agenti) e una cosa di cui vergognarsi
(per le Imprese che li hanno predisposti). Sui mandati
post Bersani, non posso esprimermi perché ancora
non ne ho visti.