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Quesito su rescindibilità polizze poliennali e storno delle provvigioni di acquisto

Ho avuto modo di leggere sul N.118 di Assinews l'articolo relativo alla "rescindibilità annuale rami danni e storno delle provvigioni di acquisto".
Lo stesso ad un certo punto recita "Invero non sfugge che il nuovo testo dell'art.1899 non elimina la poliennalità, ma attribuisce unicamente al contraente assicurato la facoltà di recedere annualmente".
Sappiamo bene che tutti i contratti rami danni fanno riferimento all'art.1899.
A mio parere ciò significa che laddove il contratto di agenzia preveda che ".......i contratti dei rami danni nei quali sia contenuta una clausola di rescindibilità, vanno considerati come aventi la durata più breve entro la quale l'assicurazione può essere fatta cessare..." si deve intendere che successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art.1899 tutti i contratti vadano considerati aventi la durata annuale e pertanto le compagnie sono tenute a riconoscere sia le provvigioni d'acquisto che di incasso.
Lei cosa ne pensa, sia in merito ai mandati di agenzia antecedenti il decreto bersani che per quelli sottoscritti dopo tale decreto?

Assinews risponde:
Se per “provvigioni d’acquisto” intende dire “provvigioni precontate”, allora non siamo d’accordo.
In ongi caso, non è che – dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Bersani – i contratti poliennali siani diventati o possano essere considerati di durata annuale, ma solo che – malgrado la durata poliennale – essi possono essere disdettati annualmente.
Sul piano delle provvigioni, il portafoglio poliennale in corso continuerà a fruire delle sole provvigioni di incasso, mentre il preconto (anche sui taciti rinnovi biennali) non sarà dovuto, ma in questo caso spetterà all’agente un’aliquota pari alla somma di quella d’acquisto (per durata anni 1) e di quella di incasso.
Abbiamo reiteratamente sostenuto che bisogna passare dal sistema delle provvigioni precontate a quello delle provvigioni fisse ricorrenti, che per essere corrispondenti a quelle precedenti – lo diciamo per l’ennesima volta – devono essere di almeno il 20% superiori (acquisto 10% e incasso 12% = 24% di ricorrente).
Sui mandati di agenzia, ante Decreto Bersani non ho mai nascosto di considerarli una schifezza (dal punto di vista degli Agenti) e una cosa di cui vergognarsi (per le Imprese che li hanno predisposti). Sui mandati post Bersani, non posso esprimermi perché ancora non ne ho visti.

 

 

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